Anche se secondo le sezioni penali unite della Cassazione la coltivazione ad uso personale, se segue determinate regole, non può essere considerata reato, ciò non significa che da oggi sia legale coltivare cannabis in Italia. A livello legislativo non è cambiato nulla: la Cassazione ha solo dato una indicazione di principio e c’è solo un modo in cui si può arrivare alla coltivazione legale: la politica deve smetterla di sottrarsi alle proprie responsabilità e fare una leggeche lo stabilisca.
Chiarito il punto, nelle motivazioni della sentenza di dicembre i giudici si sono espressi così: “Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.
E’ il cuore della questione e della sentenza pubblicata oggi dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione, che fa riferimento al procedimento di dicembre. Il primo commento dell’avvocato Bulleri è invece stato: “Il criterio della “rudimentalità” viene ribadito ed assunto quale discrimine per qualificare la condotta penalmente rilevante. Ma attenzione a non confondere rudimentale con legale”. Nella sentenza vengono infatti ribadite le “minime dimensioni” e le “rudimentali tecniche” nella coltivazione di cannabis affinché non si configuri un reato.
Ad ogni modo, nella sentenza si può leggere che secondo i giudici, alla “coltivazione domestica destinata all’autoconsumo” non si applicano le norme del testo unico sugli stupefacenti perché “tale disposizione non si riferisce in nessun caso alla coltivazione, neanche a quella penalmente rilevante”. Nel caso in cui, continua la Cassazione, “la coltivazione domestica a fini di autoconsumo produca effettivamente una sostanza stupefacente dotata di efficacia drogante, le sanzioni amministrative potranno essere applicate al soggetto agente considerato non come coltivatore, ma come detentore di sostanza destinata a uso personale”.
Un concetto che viene ribadito così: “devono considerarsi lecite la coltivazione domestica, a fine di autoconsumo, per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante non produca sostanza stupefacente per mancanza di offensività in concreto”. Mentre la “detenzione di sostanza stupefacente esclusivamente destinata al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo”.