DDL di iniziativa del Sen. Mantero
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati
RELAZIONE
In Italia, a partire dalla fine degli anni ’80, è stata resa più stringente e punitiva la normativa applicabile non solo al commercio illecito, ma anche al consumo personale di droga, prescindendo da qualunque valutazione sulla diversa pericolosità sociale e sanitaria delle droghe, oggetto di una complicata e sempre controversa classificazione giuridica.
A livello extraparlamentare nel 1993, è stato approvato un referendum popolare abrogativo che ha mitigato l’impianto sanzionatorio introdotto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Nel 2014, la sentenza della Corte costituzionale n. 32 dichiarando l’illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 59, cosiddetta legge Fini-Giovanardi, ha cancellato l’equiparazione tra le cosiddette droghe leggere, quali l’hashish e la marijuana, e quelle pesanti, come l’eroina e in genere gli oppiacei, la cocaina, le anfetamine e gli allucinogeni.
Purtroppo, oggi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale le organizzazioni criminali controllano la produzione delle materie prime e nei Paesi consumatori, a livello politico-normativo, non si è riusciti a trovare il modo per arginare i profitti dei trasformatori e degli intermediari che in Italia sono rappresentati in primo luogo dalla criminalità di stampo mafioso, né, tanto meno, si è riusciti ad arginare la diffusione delle droghe proibite.
L’adozione di un modello di repressione indifferenziata, che proibisce allo stesso modo tutte le sostanze, e punisce in modo analogo o identico tutti i consumatori, ha accresciuto in modo straordinario i costi e quindi ha aggravato l’inefficienza delle legislazioni proibizioniste.
La stessa Direzione nazionale antimafia (DNA), nella relazione annuale afferente l’annualità 2017, ha affermato che “sembra coerente l’adozione di una rigorosa e chiara politica di legalizzazione della vendita della cannabis, accompagnata da una parallela azione a livello internazionale e in particolare europeo, che consenta la creazione, in prospettiva, di una
più ampia aerea in cui il fenomeno sia regolato in modo omogeneo». La Dna si è quindi pronunciata «favorevole alla legalizzazione prendendo atto sulla base di numeri, fatti, indagini e processi in nostro possesso del fallimento delle politiche proibizioniste». «Questo Ufficio, conferma, – prosegue ancora la Dna – anche alla luce delle nuove questioni esaminate e dei nuovi dati pervenuti, la necessità di concentrare le risorse dello Stato sulla repressione di fenomeni più gravi ed allarmanti del traffico di droghe leggere». Il mercato degli stupefacenti – spiega la relazione – è sostanzialmente stabile per quanto riguarda eroina e cocaina mentre continua ad essere in ascesa il giro d’affari della cannabis e delle droghe sintetiche. Nel mondo il business complessivo del narcotraffico secondo le stime si attesta a 560 miliardi di euro l’anno. In Italia è stimato in circa 30 miliardi di euro, pari a circa il 2% del Pil nazionale. Numeri che, secondo la Dna «confermano che la partita del contrasto al narcotraffico rimane decisiva».
Già nella relazione afferente l’annualità 2016, la DNA aveva denunciato apertamente, a proposito dell’azione di contrasto della diffusione dei derivati della cannabis, « il totale fallimento dell’azione repressiva » e « la letterale impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di più la diffusione dei cannabinoidi », evidenziando come il dirottare ulteriori risorse su questo fronte avrebbe ridotto l’efficacia dell’azione repressiva su « emergenze criminali virulente, quali quelle rappresentate da criminalità di tipo mafioso, estorsioni, traffico di essere umani e di rifiuti, corruzione eccetera » e sul « contrasto al traffico delle (letali) droghe “pesanti” ».
In questo quadro fattuale, è proprio la DNA a proporre politiche di depenalizzazione che potrebbero dare buoni risultati «in termini di deflazione del carico giudiziario, di liberazione di risorse disponibili delle forze dell’ordine e magistratura per il contrasto di altri fenomeni criminali e, infine, di prosciugamento di un mercato che, almeno in parte, è di appannaggio di associazioni criminali agguerrite ».
Questo approccio pragmatico, prima di ogni altra valutazione teorica o di principio sulla natura, sui fini o sui limiti delle legislazioni proibizioniste, oltre a ispirare le considerazioni della DNA, è stato alla base della modifica della legislazione sulle droghe leggere anche negli Stati Uniti d’America (USA), dove è cresciuto rapidamente il numero degli Stati che hanno legalizzato la produzione e la vendita della marijuana per uso
ricreativo, quali il Colorado, Washington, Oregon e Alaska e il distretto di Columbia.
Anche in Europa, oltre all’esperienza a tutti nota di Amsterdam, recentemente anche la Spagna, ha visto la progressiva registrazione dei cosiddetti “Cannabis Club” che a differenza dei famosi “coffeeshop” di Amsterdam e ai “dispensari statunitensi” (in cui chiunque può entrare), sono accessibili solo ai propri membri del club, soci tesserati ad una legale associazione di fumatori. I Cannabis Club operano infatti come associazioni private e non come normali negozi aperti al pubblico. I membri di questi club possono garantire su altre persone interessate a partecipare, a patto che i nuovi associati risiedano nel Paese del club ed abbiano compiuto 18 anni. La maggior parte dei club si approvvigionano da coltivazioni private, destinate ai soli membri dell'associazione. Ogni membro, a sua volta, può intervenire per definire la gestione del club e decidere cosa e come coltivare. In questo modo i tesserati hanno accesso ad un prodotto vario e di qualità. Nei Cannabis Club l'erba non viene venduta, in quanto sarebbe ritenuto un reato, ma viene distribuita tra i vari membri, a cui viene richiesta una quota per il mantenimento dell'associazione. In questo modo, tutti gli associati possono ricevere gratuitamente la loro quantità di cannabis.
Esattamente come negli USA, anche in Europa i politici stanno cambiando il loro approccio verso la Cannabis e l’Italia non può essere da meno.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene quindi che la legalizzazione della cannabis in Italia, consentirebbe un risparmio dei costi legati alla repressione penale del fenomeno e riassorbirebbe buona parte dei profitti criminali del mercato nero. Inoltre, consentire l’autoproduzione di cannabis così come pure regolamentarne la produzione e la vendita di infiorescenze della cosiddetta “light” e consentirne l’utilizzo a scopo ricreativo, costituirebbe una importante tutela della salute pubblica, in quanto si sposterebbe il consumo di cannabis, dal mercato illegale di prodotti potenzialmente nocivi per la salute, verso prodotti invece coltivati con rispetto per la salute dell’utilizzatore.
D’altra parte, proprio l’esperienza degli Stati che hanno regolamentato in forma legale il mercato della marijuana dimostra che il numero dei consumatori non è affatto cresciuto, né è aumentato l’impatto sociale e sanitario direttamente o indirettamente connesso al consumo. A crescere sono stati solo il reddito legale e il gettito fiscale del mercato legalizzato.
In un tale contesto giuridico fattuale, la presente proposta di legge si compone di 9 articoli ed è volta a:
- consentire, a determinate condizioni, la coltivazione della cannabis, in forma individuale o associata;
- prevedere la liceità della detenzione di cannabis entro determinate quantità;
- disciplinare le condotte illecite prevedendo una differenziazione di pena in relazione alla tipologia delle sostanze (droghe pesanti, droghe leggere).
L’articolo 1 (Coltivazione in forma personale e associata di cannabis), al comma 1, intervenendo sull’articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di seguito « testo unico », inserisce la coltivazione in forma personale e associata di cannabis tra le fattispecie lecite, come condotta non sottoposta ad alcun regime autorizzatorio. In sostanza attraverso l’introduzione di quest’articolo: 1) si legalizza la coltivazione della cannabis a scopi cosiddetti ricreativi (e la conseguente detenzione del prodotto da essa ottenuto) a determinate condizioni ed entro precisi limiti, concernenti sia i requisiti soggettivi (persone maggiorenni), sia i quantitativi ammissibili (tre piante di sesso femminile); 2) si consente, altresì, la coltivazione in forma associata, attraverso enti senza fini di lucro, sul modello dei cannabis social club spagnoli cui possono associarsi solo persone maggiorenni e residenti in Italia, in numero non superiore a trenta. È possibile associarsi a uno solo di questi enti, pena la cancellazione d’ufficio da tutti quelli cui il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. È stabilito che non possono far parte degli organi direttivi coloro che siano stati condannati, in maniera definitiva, per alcuni reati di maggiore pericolosità sociale (associazione di tipo mafioso, commercio illecito di precursori di droghe e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). Per quanto concerne i termini di avvio della condotta (coltivazione e conseguente detenzione), essa può essere effettuata, per la coltivazione individuale, dal giorno successivo all’invio della comunicazione all’ufficio della Prefettura territorialmente competente; per la coltivazione in forma associata, invece, decorsi tre mesi dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio della Prefettura territorialmente competente si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Restano
comunque sanzionabili le condotte, anche se aventi ad oggetto quantitativi di sostanza inferiori ai limiti indicati, che integrano le previsioni dell’articolo 73 del testo unico. Questa disposizione, unitamente a quelle di cui all’articolo 30-bis (detenzione personale) – introdotto dall’articolo 2 – e all’articolo 73, comma 3-bis (cessione gratuita), dello stesso testo unico – introdotto dall’articolo 3 –, definisce indirettamente specifici princìpi volti a disciplinare l’uso personale e le condotte ad esso prodromiche, stabilendo i « confini quantitativi » della coltivazione e della detenzione consentite e di pratiche di gruppo (tipicamente, il « passaggio » dello spinello) non punibili. Al comma 2 del medesimo articolo, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali, per poter effettuare la coltivazione di cannabis, disciplinata dal comma 1, si inserisce gli stessi tra i cosiddetti dati sensibili, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
L’articolo 2 (Detenzione personale di cannabis) inserisce la disciplina della detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati nel titolo III del testo unico, concernente alcune tipologie di condotte lecite. In sostanza si capovolge l’impostazione vigente, per consentire alle persone maggiorenni la detenzione di una piccola quantità di cannabis (5 grammi innalzabili a 15 grammi in privato domicilio), non subordinata ad alcun regime autorizzatorio. Restano, comunque, sanzionabili le condotte, anche se aventi ad oggetto la cannabis in quantità inferiori ai limiti stabiliti, per le fattispecie previste dall’articolo 73 (ad esempio, il piccolo spaccio). In sostanza, come già detto, si introducono specifici princìpi volti a disciplinare l’uso personale, sancendone la piena legalizzazione. Si disciplina, inoltre, la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti per finalità terapeutiche (non di prodotti medicinali contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis, su cui già esiste una specifica disciplina), anche in deroga ai limiti previsti al comma 1 dell’articolo 30-bis, introdotto dall’articolo 2 in esame, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Si stabilisce, infine, un principio generale di esclusione dell’assunzione (fumo) di prodotti derivati dalla cannabis in luoghi pubblici, aperti al pubblico e in ambienti di lavoro, pubblici e privati.
L’articolo 3 (Condotte non punibili e fatti di lieve entità), modificando l’articolo 73 del testo unico, al comma 1: la lettera a) sancisce la non punibilità della cessione gratuita di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti a determinate condizioni ed entro specifici limiti. In sostanza si depenalizza la cessione gratuita a una persona maggiorenne (e comunque la cessione che avvenga tra soggetti minori) di una modica quantità di cannabis inferiore ad un grammo e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo previsto per la detenzione personale consentita, purché la stessa risulti coltivata in forma personale e associata nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 1, in quanto tale quantità si ritiene presuntivamente preordinata al consumo personale. Tale previsione, unitamente a quella di cui all’articolo 30-bis (detenzione personale), introduce un limite quantitativo entro il quale le condotte si considerano di per sé rientranti, salvo prova contraria, nell’ambito del consumo individuale o collettivo; la lettera b) riformula la disciplina dei reati di lieve entità, adeguandola alla ripristinata distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale (Sentenza n. 32 del 2014), al fine di ovviare all’irrazionale equiparazione del trattamento sanzionatorio per fatti illeciti di lieve entità, a prescindere dalla tipologia di sostanza.
L’articolo 4 (Illeciti amministrativi), modificando l’articolo 75 del testo unico, al comma 1: la lettera a) esclude la sanzionabilità amministrativa ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 75 (ad esempio sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto) delle condotte ivi indicate, finalizzate all’uso personale dei derivati della cannabis ovvero riguardanti, altresì, le sostanze inserite nella tabella IV del testo unico. La lettera b), sancisce che alle condotte di cui al comma 1 del medesimo articolo 75 (compresa, in questo caso, la coltivazione), aventi ad oggetto la cannabis e i prodotti da essa derivati, si attribuisce una rilevanza di illecito amministrativo, e si prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria, solo nel caso in cui avvengano in violazione dei limiti e delle modalità prescritti in tema di detenzione e coltivazione consentite, da parte di una persona maggiorenne (pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro, in proporzione alla gravità della violazione commessa). Le sanzioni sono accresciute sensibilmente (quintuplicate) nel caso di violazione delle norme in materia di coltivazione in forma associata. Tale disposizione, sostituendo il vigente comma 1-bis dell’articolo 75, sopprime il
riferimento al necessario accertamento della destinazione delle sostanze a un uso esclusivamente personale, che si considera invece presunto, salvo che non sia accertata una condotta rientrante nelle previsioni dell’articolo 73 (cioè la coltivazione, importazione, detenzione a fini di spaccio).
L’articolo 5 (Liceità della coltivazione e vendita) intende ampliare il campo di applicazione della legge 242 del 2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” integrando l’art. 2 comma 2 con due ulteriori lettere: le infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare (lett. h) e il materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante (lett. i), prevedendo altresì che la percentuale di thc in essi contenuta sia inferiore all’1% e siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e conservazione. Viene inoltre introdotto un ulteriore comma alla norma prevedendo che sull’etichetta della confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, debba necessariamente essere indicata: a) la quantità di thc contenuta la quale deve essere inferiore all’1%; b) l’ammontare dei principi attivi; c) l’assenza di metalli pesanti; d) l’origine di provenienza della coltivazione. Si vuole inoltre apportare un’ulteriore modifica al Testo unico del decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sostituendo il numero 6, lettera a) del comma 1, dell’articolo 14 e prevedendo anche la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore all’1%, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.
L’articolo 6 (Destinazione delle risorse finanziarie) stabilisce: al comma 1, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione dei limiti e delle modalità previsti per la coltivazione e per la detenzione di cannabis, in forma personale o associata, siano interamente destinati a interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e a tossicodipendenti.
L’articolo 7 (Relazione alle Camere): al comma 1, impegna il Presidente del Consiglio dei ministri a presentare alle Camere, dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, una relazione annuale sullo stato di attuazione della stessa legge e sui suoi effetti, fissando alcuni parametri di valutazione legati al consumo e alle sue caratteristiche, al rapporto tra consumo di droghe leggere e altre droghe, all’eventuale persistenza del mercato clandestino della cannabis, nonché all’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati. Tale relazione annuale è unificata a quella sullo stato generale della diffusione delle droghe e del relativo consumo in Italia, oggi prevista dall’articolo 131 del testo unico, che viene abrogato dal comma 2.
L’articolo 9 (Rideterminazione delle pene) prevede che il giudice dell’esecuzione, con proprio decreto, anche d’ufficio, ridetermini automaticamente – riducendole di due terzi – le pene irrogate per i reati di cui all’articolo 73 del testo unico in applicazione delle norme della legge Fini-Giovanardi dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale.
L’articolo 9 (Entrata in vigore) disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni, prevedendo una gradualità temporale nell’entrata a regime delle modifiche introdotte al testo unico e alla legge n. 907 del 1942. In particolare, entrano in vigore: a) subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della legge, le norme di riforma del sistema sanzionatorio, quelle relative alla detenzione consentita di cannabis e dei prodotti da essa derivati, e sulla rideterminazione delle pene; b) novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge, quelle relative alla coltivazione consentita, in forma personale e associata; c) un anno dopo la data di entrata in vigore della legge, le norme relative all’obbligo di invio alle Camere della relazione sullo stato di attuazione del provvedimento e sui suoi effetti.
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PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1. (Coltivazione in forma personale e associata di cannabis)
1. All’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo »;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di tre e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all’ufficio della Prefettura territorialmente competente, recante l’indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate dal giorno successivo alla data di invio della medesima comunicazione.
1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all’ufficio della Prefettura territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell’atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l’assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l’elenco degli associati,
che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a trenta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Ai fini del corretto esercizio in forma associata delle attività di cui alla presente legge, l’elenco degli associati deve essere aggiornato e comunicato per iscritto alla Prefettura territorialmente competente ogni sei mesi. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d’ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di tre mesi dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio della Prefettura territorialmente competente si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l’articolo 79 ».
2. All’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: « sindacale, » sono inserite le seguenti: « i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ».
ART. 2.
(Detenzione personale di cannabis).
1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
« CAPO I-bis. DELLA DETENZIONE
ART. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). – 1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio. 2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l’ha rilasciata.
3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
4. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: « coltivazione e produzione, » sono inserite le seguenti: « alla detenzione,».
ART. 3.
(Condotte non punibili e fatti di lieve entità).
1. All’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di quantitativi di cannabis inferiori ad un grammo e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all’articolo 30- bis, comma 1, purché la stessa risulti coltivata in forma personale o associata nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori »;
b) al comma 5, le parole: « sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui
alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14 ».
ART. 4.
(Illeciti amministrativi).
1. All’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, » sono soppresse;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
« 1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall’articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 26, comma 1-ter, l’importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili »;
c) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;
d) al comma 14, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-bis ».
ART. 5.
(Liceità della coltivazione e vendita).
1. Alla legge 242 del 2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa” sono apportate le seguenti modificazioni:
All’art. 2 comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:
h) infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare purché la percentuale di thc sia inferiore allo 1% e siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e conservazione.
i) materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante purché la percentuale di thc sia inferiore allo 1% e siano garantiti gli standard di qualità relativi alla produzione e conservazione.
2. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:
Sull’etichetta delle confezioni di vendita delle infiorescenze fresche ed essiccate per uso alimentare e del materiale destinato alla distillazione di oli essenziali, alla estrazione di terpeni e ad uso erboristico ed aromatizzante, deve essere indicata:
a) la quantità di thc contenuta la quale deve essere inferiore all’1%;
b) l’ammontare dei principi attivi;
c) l’assenza di metalli pesanti;
d) l’origine di provenienza della coltivazione.
3. Al Testo unico del decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6, lettera a) del comma 1, dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
6) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore all’1%, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.
ART. 6.
(Destinazione delle risorse finanziarie).
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo IX, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
ART. 7. (Relazione alle Camere).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall’anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere:
a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
1) all’andamento della coltivazione personale e in forma associata della cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati;
2) alle fasce di età dei consumatori;
3) al rapporto tra l’uso della cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati;
5) all’utilizzo specifico delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 6;
6) all’eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche;
b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;
c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;
d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull’attività relativa all’erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilita zione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.
2. L’articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.
ART. 8 (Rideterminazione delle pene).
1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall’articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II
prevista dall’articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.
2. Se, per effetto della riduzione di cui al comma 1, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite. 3. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d’ufficio, il giudice dell’esecuzione.
4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.
5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1, commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito.
ART. 9 (Entrata in vigore).
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 entrano in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni dell’articolo 7 entrano in vigore dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.